SALUTE SICUREZZA SUL LAVORO: TESTO UNICO
Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e le sue successive modifiche, noto come Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, incorpora le direttive europee relative alla salute e sicurezza sul posto di lavoro. Questo testo legislativo stabilisce un modello partecipativo per la valutazione dei rischi, con l’obiettivo di programmare la prevenzione contro gli incidenti e altri danni alla salute dei lavoratori.
Il modello di gestione dei rischi delineato dal decreto prevede che, oltre ai soggetti che normalmente fanno parte della struttura aziendale, vi siano anche figure con competenze tecniche e funzionali incaricate di supportare questi ultimi nell’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. Queste disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, e a tutti i tipi di rischio (art. 3).
Nel corso del tempo, il Testo Unico Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ha subito integrazioni e modifiche legislative significative: dal Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106, al Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, fino alle disposizioni dettate dalla normativa relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215).
In generale, l’attuale quadro normativo realizza un equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la necessità di semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese.
In questa pagina, vengono affrontati i seguenti argomenti:
- le figure responsabili della sicurezza aziendale;
- la valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- le tutele, gli obblighi e le sanzioni, compresa la formazione e l’informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Le figure responsabili della sicurezza aziendale previste dalla normativa in questione sono:
- il datore di lavoro, cioè il soggetto che ha un rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, il soggetto responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa;
- il dirigente, il soggetto che mette in pratica le direttive del datore di lavoro organizzando il lavoro e sorvegliandolo;
- il preposto, il soggetto che supervisiona il lavoro e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la loro corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa funzionale;
- il lavoratore, cioè il principale destinatario delle tutele previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni, da intendersi in senso lato (con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi i lavoratori domestici e familiari).
In particolare, va sottolineato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il ruolo del preposto è stato notevolmente rafforzato.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il Medico competente, e dopo aver consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, esegue la valutazione e prepara il DVR (art. 29, commi 1 e 2). In caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che influiscono sulla salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di incidenti rilevanti, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rivista e le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
A meno che non ci siano eccezioni, i datori di lavoro che impiegano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate sviluppate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il Testo Unico Decreto Legislativo n. 81/2008 mira a garantire un’omogeneità di protezione nei luoghi di lavoro per i lavoratori in tutto il territorio nazionale. A tal fine, individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15): la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro; l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Un altro aspetto fondamentale del quadro normativo delineato dal decreto è la formazione e l’informazione del personale. In particolare, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), mentre le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere una formazione specifica. La formazione e, se previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4): della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. I dirigenti e i preposti devono ricevere dal datore di lavoro una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in relazione ai loro compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).
Sanzioni
Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa in commento prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).
La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Per saperne di più, visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla sezione Sicurezza sul lavoroApre in una nuova scheda e il portale INAIL dedicato alla prevenzione e sicurezza sul lavoroApre in una nuova scheda.