Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) assume un ruolo cruciale nell’ambito aziendale, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08.
La sua funzione primaria è agevolare la partecipazione dei lavoratori nella selezione e verifica delle misure preventive destinate a garantire la salute e la sicurezza nei contesti lavorativi, conformemente alle disposizioni legislative e agli imperativi stabiliti dallo statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).
La formazione del RLS è imperativa, in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e, ove applicabile, secondo le direttive delineate nel “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro” (CCNL) specifico dell’azienda.
La questione relativa alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) mediante modalità e-learning trova risposta nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, il quale specifica che “per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regione o dalla contrattazione collettiva”.
Dal momento che il Decreto Legislativo 81/08 non contempla esplicitamente la possibilità di formare il RLS tramite e-learning e non esiste un accordo stato-regioni dedicato a questa specifica formazione, è essenziale verificare se nel “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro” (CCNL) applicato all’azienda sia prevista in modo esplicito la formazione del RLS attraverso e-learning.
Di conseguenza, in assenza di menzione nella contrattazione collettiva nazionale o nel CCNL riguardante la possibilità di fornire la formazione e-learning al RLS, la formazione dovrà svolgersi esclusivamente in aula o mediante videoconferenza.
Questa disposizione si applica sia al corso di formazione iniziale che ai successivi corsi di aggiornamento annuali.