Requisiti per l’insegnamento: i CFU diventano 60

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Con l’approvazione del “maxi-emendamento” al decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 sono ufficialmente disponibili le nuove regole per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, in particolare in termini di requisiti di formazione universitaria.

Nuovi requisiti per l’insegnamento alla scuola secondaria

Fino allo scorso anno scolastico, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, era necessario essere in possesso del titolo di laurea magistrale unitamente a 24 CFU in materie di ambito psicologico, pedagogico, antropologico e legate alle metodologie e tecnologie didattiche, come riportato nel decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Con il nuovo decreto, tuttavia, i CFU necessari per l’insegnamento salgono da 24 a 60 e cambia, almeno in parte, la modalità di conseguimento. Infatti, il testo stabilisce che:

“L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.”

I 60 CFU per l’insegnamento

Il nuovo percorso di formazione iniziale per gli aspiranti docenti prevede, dunque, il conseguimento di 60 crediti formativi, di cui una parte sostanziale (non meno di 20 CFU) da acquisire mediante un tirocinio svolto all’interno dell’istituto scolastico. Per l’attivazione di tali percorsi, è prevista, quindi, una stretta collaborazione tra gli atenei e il sistema scolastico, che sarà coinvolto direttamente nella formazione degli insegnanti.

Inoltre, a differenza di quanto avveniva per i 24 CFU, in questo caso il percorso di formazione si considera concluso con il superamento di una prova finale che comprende anche una lezione simulata.

Un’ulteriore distinzione rispetto al sistema precedente è l’attenzione posta sull’acquisizione dei crediti durante il percorso di laurea. Come affermato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, infatti, l’obiettivo che si intende raggiungere con questo decreto è di fornire ai ragazzi che vogliono intraprendere la professione di insegnante l’opportunità di iniziare a formarsi fin da subito ed evitare, viceversa, che la possibilità dell’insegnamento venga considerata e proposta soltanto a posteriori, dopo la laurea.

Rimane comunque (almeno per il momento) riconosciuta la possibilità di conseguire i 60 CFU sia durante il percorso universitario sia dopo la laurea.

I dettagli riguardanti il nuovo percorso di formazione saranno resi noti entro fine luglio da un ulteriore decreto, in cui verranno indicati:

  • la strutturazione dell’offerta formativa per i 60 CFU.
    Secondo le informazioni attualmente disponibili, il percorso formativo dovrà includere 10 CFU di area pedagogica e un’attività di tirocinio diretto e indiretto di almeno 20 CFU/CFA, per un totale di 30 CFU; tuttavia, non si hanno ancora i dettagli circa i settori scientifici disciplinari relativi ai restanti 30 CFU.
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale.
    Secondo le informazioni attualmente disponibili, per ciascun credito l’impegno in presenza dovrà essere non inferiore alle 12 ore.
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.
    Anche in questo caso, l’unica informazione attualmente disponibile riguarda l’inclusione di una “lezione simulata” all’interno della prova finale, ma ulteriori dettagli saranno stabiliti nel decreto atteso per fine luglio.

Norme transitorie fino al 2024

Per agevolare la transizione al nuovo percorso formativo senza penalizzare coloro che avevano già conseguito i requisiti di accesso ai concorsi docenti secondo il vecchio ordinamento, sono previste delle norme transitorie valide fino al 31 dicembre 2024.

  1. Chi ha già conseguito i 24 CFU o li consegue entro il 31 ottobre 2022, può partecipare ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, il loro percorso di formazione iniziale dovrà essere integrato con altri 30 CFU e con il superamento della prova finale entro il primo anno di servizio a tempo determinato.
  1. Chi non ha conseguito i 24 CFU potrà accedere ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria avendo acquisito anche solo metà (30 CFU) dei crediti formativi previsti dal nuovo ordinamento, purché almeno una parte dei CFU sia stata conseguita attraverso lo svolgimento del tirocinio diretto. Anche in questo caso, il percorso di formazione iniziale dovrà essere completato con i restanti 30 CFU e con il superamento della prova finale entro un anno dall’immissione in servizio.
  2. I docenti con 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni potranno, invece, accedere al concorso senza ulteriori requisiti e senza abilitazione, purché almeno un’annualità sia riferita alla specifica classe di concorso. Nel caso di superamento del concorso, dovranno acquisire almeno 30 dei 60 CFU previsti dal percorso di formazione iniziale e sostenere la prova finale con cui otterranno l’abilitazione.