Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida diffusione hanno aperto anche agli psicologi la possibilità di una loro utilizzazione non solo a fini di informazione o di pubblicità, ma per fornire prestazioni professionali. Tutto questo attraverso consulenze online, App e realtà virtuale. In Italia, come all’estero, c’è un trend in continua crescita che ci indica come gli utenti apprezzino sempre più le prestazioni psicologiche online, ma come accade spesso può avere dei rischi.
Per queste motivazioni il 4 e 5 maggio 2017 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi si è riunito a Napoli in occasione del convegno dal titolo “L’intervento psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali” impostando le linee guida che regolamentano le prestazioni psicologiche online.
Bisogna fare attenzione perché l’Ordine degli Psicologi sconsiglia la presa in carico di casi gravi per la prestazione online.
La Commissione Atti Tipici del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha prodotto uno scritto di 80 pagine suddiviso in 6 capitoli. Le linee guida sono divise in 7 sezioni. Ecco qui di seguito le nuove linee guida per le prestazioni psicologiche online:
ETICA
1) i principi etici e le norme del Codice deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art 1 del Codice deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.
ADEGUATEZZA
2) È responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento online, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti.
COMPETENZA
3) gli psicologi dovranno fornire servizi online entro i limiti della loro competenza derivata dalla loro formazione, istruzione, esperienza di tirocinio, o altre esperienze professionali, e dovrebbero comprenderei limiti e le applicazioni delle diverse tecnologie.
4) lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-health di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
5) gli psicologi dovranno rendere identificabili le loro competenze ai clienti, dichiarando la loro identità (ad esempio, specificando una posizione geografica) e fornendo prove della loro identità, comprese le qualifiche, l’esperienza in materia (tra cui esperienza nella fornitura di servizi online) e l’appartenenza a qualsiasi registro/albo ed eventuali organi sociali competenti, e guidare il cliente su come/dove possono verificare queste informazioni; i siti web degli psicologi dovrebbero anche trasmettere queste informazioni in modo professionale, grammaticalmente corretto e privo di gergo.
6) gli psicologi dovranno assumersi la responsabilità di valutare continuamente le loro competenze in questo settore.
7) lo psicologo che offre prestazioni via internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.
ASPETTI LEGALI
8) gli psicologi dovranno conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti, quando la fornitura di servizi online ai clienti attraversa i confini giurisdizionali e/o internazionali, incluso il determinare se l’intervento psicologico online è consentito in tale giurisdizione o se si applicano restrizioni.
9) Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
10) gli psicologi dovranno esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi online.
RISERVATEZZA
11) gli psicologi devono (aggiornandosi costantemente) prendere tutte le precauzioni per proteggere e mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni relative ai propri clienti, oltre a doverli informare riguardo le precauzioni prese, anche riguardo il potenziale aumento dei rischi sulla riservatezza, inerente le differenti tecnologie utilizzate nonché i limiti che ciascuna modalità offre alla riservatezza.
12) lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.
CONSENSO
13) gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il consenso informato, per quanto possibile, conformemente a tutte le leggi e regolamenti in materia.
14) il consenso per i servizi di e-mental health deve affrontare le questioni chiave relative alla tecnologia, nonché il processo dell’intervento, tra cui: la privacy e la riservatezza, la struttura e la durata (tempi) dei servizi forniti, i rischi potenziali, le limitazioni dei rispettivi mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio sarà/può essere fornito online, le tasse, le misure di sicurezza adottate, l’affidabilità della connessione online, le attrezzature tecnologiche e le competenze, i limiti riguardo la comunicazione e la possibilità per le incomprensioni che potrebbero verificarsi, la tenuta dei registri (come e dove le informazioni personali saranno registrate e conservate e chi avrà accesso ad esse), le strategie di gestione del rischio, le disponibilità (tempi e modalità) ad essere contattati, le regole di partecipazione/termine e le politiche di cancellazione, così come le alternative all’intervento psicologico online.
GESTIONE DELLE CRISI
15) gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento online.
Fonte: www.psy.it