La Formazione Continua in Medicina – E.C.M. è obbligatoria per tutto il personale sanitario, sia dipendente che libero professionista e operante sia nella Sanità pubblica che privata.
Quali sono i casi in cui si è esonerati dall’obbligo di Formazione Continua in Medicina – E.C.M.?
Sono esonerati dall’obbligo di Formazione Continua in Medicina – E.C.M.:
- il personale sanitario che sta usufruendo delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza;
- il personale sanitario che sta frequentando, in Italia o all’estero, un corso di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (es. corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione.
Quali sono le professioni sanitarie soggette all’obbligo di Formazione Continua in Medicina – E.C.M.?
Ad oggi in Italia sono riconosciute 30 professioni sanitarie.
Al link seguente è possibile consultare l’elenco completo delle professioni sanitarie riconosciute (CLICCA QUI)
Un cittadino italiano o straniero che abbia conseguito la qualifica professionale all’estero può esercitare l’attività sanitaria in Italia soltanto dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute.
Mentre, un cittadino italiano può esercitare l’attività sanitaria all’estero, previo riconoscimento della qualifica da parte dell’Autorità competente del Paese ove intende lavorare.
La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi i professionisti sanitari, è normata dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE
Ad ogni modo, per applicare la suddetta direttiva è necessario che la professione che si intende esercitare sia regolamentata nello Stato estero ospitante.
In Italia l’attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE è stata prevista nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Per ulteriori dettagli sulla mobilità internazionali degli operatori è possibile cliccare QUI
Le professioni sanitarie hanno l’obbligo di iscrizione agli Ordini Professionali
Per tutte le professioni sanitarie l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Esistono gli ordini professionali per le seguenti professioni sanitarie:
- Medici chirurghi e Odontoiatri
- Veterinari
- Farmacisti
- Psicologi
- Chimici e Fisici
- Biologi
- Professioni infermieristiche
- Ostetriche
- Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Gli Ordini professionali territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le federazioni nazionali hanno funzioni di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
Vediamo in elenco le singole Federazioni:
- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
- Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani
- Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche FNOPI
- Federazione Nazionale della professione ostetrica FNOPO
- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
- Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
- Ordine nazionale Biologi
- Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato; hanno autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute.
Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.
Quali sono le funzioni degli Ordini Professionali?
Gli ordini Professionali:
- Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici;
- Verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale;
- Curano gli albi professionali;
- Vigilano su tutti i professionisti iscritti agli albi.
E’ possibile consultare i riferimenti normativi di interesse delle rispettive professioni sanitarie soggette all’obbligo di Formazione Continua in Medicina – E.C.M. anche sul sito ministeriale al link seguente (CLICCA QUI)
E’ possibile consultare il catalogo dell’offerta per l’Educazione Continua in Medicina – E.C.M. QUI