Il ruolo del Preposto per la sicurezza è equiparato a quello di un capo, poiché si occupa di diverse responsabilità cruciali, tra cui la supervisione delle attività lavorative dei dipendenti, l’implementazione delle direttive impartite dal dirigente o dal datore di lavoro, e la verifica dell’adeguata esecuzione di tali direttive da parte dei lavoratori.
Nel dicembre 2021, la Legge 215/21 ha introdotto significative modifiche al Decreto Legislativo 81/08, alcune delle quali influiscono sulla figura del preposto.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di rafforzare la responsabilità di questa figura chiave, fondamentale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Il ruolo chiave del preposto alla sicurezza: definizione e responsabilità
Per delineare la figura del Preposto per la Sicurezza, possiamo fare riferimento alla definizione fornita dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08, che lo identifica come:
“La persona che, in virtù delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Il preposto per la sicurezza svolge un ruolo organizzativo fondamentale negli uffici, nei cantieri, nelle officine e nelle squadre di manutenzione.
Tale figura può coincidere con soggetti come il caposquadra, il capoproduzione, il capolinea, il caporeparto, il capoturno e il capocantiere, ad esempio.
Dotato del “potere di iniziativa,” il preposto implementa il “modello collaborativo,” mirato a garantire la “massima sicurezza possibile” sul luogo di lavoro, impegnandosi attivamente per salvaguardare la sicurezza degli altri lavoratori.
Il preposto assume, di fatto, un ruolo di “garante” della sicurezza e della salute dei colleghi, svolgendo un ruolo cruciale nel promuovere un ambiente di lavoro sicuro.
Obblighi e responsabilità del preposto per la sicurezza: un approfondimento normativo
Gli obblighi del preposto alla sicurezza, disciplinati dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2008, sono molteplici e puntano a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Essi comprendono:
- Sovrintendere e Vigilare:
- Monitorare l’adesione dei singoli lavoratori agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché l’uso corretto dei mezzi di protezione collettivi e individuali.
- Intervenire in caso di comportamenti non conformi, fornendo indicazioni di sicurezza e, se necessario, interrompendo l’attività e informando i superiori.
- Controllo degli Accessi:
- Verificare che solo i lavoratori istruiti possano accedere alle zone con rischi gravi e specifici.
- Gestione delle Emergenze:
- Richiedere l’osservanza delle misure di controllo in situazioni di rischio in caso di emergenza.
- Dare istruzioni affinché, in situazioni di pericolo grave, i lavoratori abbandonino il luogo di lavoro o la zona pericolosa.
- Comunicazione e Informazione:
- Informare tempestivamente i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati sui pericoli e sulle misure di protezione adottate o da adottare.
- Valutazione e Azioni Preventive:
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in presenza di un pericolo grave e immediato.
- Segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, nonché ogni altra condizione di pericolo rilevata durante il lavoro.
- Interruzione Temporanea dell’Attività:
- Interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevamento di condizioni pericolose durante la vigilanza, segnalando tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità riscontrate.
- Formazione Continua:
- Frequenza di appositi corsi di formazione per mantenersi costantemente aggiornati sulle normative e sulle pratiche di sicurezza.
Questi obblighi testimoniano l’importanza della figura del preposto alla sicurezza nel contribuire attivamente a un ambiente lavorativo sicuro e conformante alle normative vigenti.
Responsabilità del preposto alla sicurezza e sanzioni previste
Il preposto alla sicurezza è soggetto a responsabilità sia civili che penali, come stabilito dall’articolo 56 del Decreto Legislativo 81/2008, in caso di violazione degli obblighi a lui assegnati (come identificati nell’articolo 19 del D.Lgs. 81/08, precedentemente citato).
Le sanzioni previste per i reati contravvenzionali del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 includono:
- Arresto da uno a tre mesi.
- Multe, con importi che variano da € 300 a € 2.000, a seconda della natura delle violazioni (questi importi vengono periodicamente aggiornati per tener conto dell’inflazione).
Come il preposto può dimostrare l’adempimento ai propri obblighi
Per difendersi da eventuali accuse, il preposto alla sicurezza deve dimostrare di aver adempiuto all’incarico conferitogli. Un modo efficace per farlo è utilizzare segnalazioni scritte. Ad esempio, può:
- Segnalare lacune, malfunzionamenti o manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine o dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o collettivi (DPC).
- Segnalare il mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore.
Come segnalare mancanze o disfunzioni ai superiori
Il preposto per la sicurezza può adottare un approccio proattivo nel segnalare eventuali mancanze o malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza ai propri superiori.
L’utilizzo di segnalazioni scritte rappresenta uno strumento efficace, consentendo al preposto di documentare dettagliatamente le problematiche riscontrate.
Queste segnalazioni possono riguardare lacune nei dispositivi, violazioni delle norme aziendali o qualsiasi altro aspetto che potrebbe compromettere la sicurezza sul luogo di lavoro.
La tempestività e la chiarezza di tali segnalazioni contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più sicuro e attestano l’adempimento diligente dell’incarico da parte del preposto.
Nomina del preposto per la sicurezza: requisiti e procedure
In seguito alle modifiche apportate all’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008 alla fine del 2021, è stato introdotto il comma 1, lettera b-bis, che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.”
Questo implica che, per svolgere le funzioni di preposto alla sicurezza, è necessaria una nomina ufficiale da parte del datore di lavoro.
Inoltre, nel medesimo periodo, all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto il comma 8-bis, che impone ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di comunicare esplicitamente al datore di lavoro committente il personale designato come preposto nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto.
Ma cosa dovrebbe includere la nomina del preposto per la sicurezza
Come per tutti gli incarichi, è fondamentale che la nomina contenga almeno le seguenti informazioni:
- Generalità del Preposto Incaricato:
- Nome completo e eventuali informazioni identificative necessarie.
- Compiti e Poteri Assegnati:
- Specifica dettagliatamente i compiti e i poteri attribuiti al preposto in relazione alle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/08.
- Data di Nomina del Preposto:
- Indicazione chiara della data in cui il preposto è stato ufficialmente designato per svolgere il ruolo.
- Firma di Accettazione:
- La nomina dovrebbe includere la firma del preposto, attestando la sua accettazione formale dell’incarico e della relativa responsabilità.
La corretta documentazione di questa nomina è essenziale per garantire la trasparenza, la conformità normativa e la chiara definizione delle responsabilità del preposto alla sicurezza nell’ambito delle attività lavorative.
Il ruolo del “Preposto di Fatto” e le deleghe di funzione in materia di sicurezza sul lavoro
Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, la determinazione dei soggetti con responsabilità, come il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, si basa sulle attività effettivamente svolte.
Emerge quindi la figura del “preposto di fatto,” il quale assume il ruolo di preposto anche in assenza di una nomina formale da parte del datore di lavoro.
Chi è il “Preposto di Fatto”
Il “preposto di fatto” è colui che, pur non avendo una nomina formale di preposto conferita dal datore di lavoro, effettivamente esercita i poteri e le funzioni tipiche del preposto, riconosciuto come tale dai colleghi.
Questa figura è esplicitamente prevista dall’articolo 299 del Decreto Legislativo 81/08.
Il preposto di fatto assume le stesse responsabilità del preposto formalmente designato, anche se non è stato ufficialmente investito dell’incarico.
In caso di violazione della normativa sulla sicurezza, la presenza di un preposto di fatto non esonera il preposto formalmente designato dalle proprie responsabilità, anche se quest’ultimo potrebbe non svolgere effettivamente le proprie mansioni.
Delega di funzione al preposto
Il preposto può ricevere la delega non solo dal datore di lavoro ma anche dal dirigente, il quale deve essere munito di delega specifica, accompagnata da una subdelega che trasferisce alcuni poteri in materia di sicurezza sul lavoro al preposto.
Entrambe le deleghe devono essere redatte conformemente agli standard stabiliti dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008.
L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori al preposto può anche prescindere dall’autonomia di spesa, a meno che questa non sia necessaria per l’adempimento delle funzioni delegate.
La formalizzazione di tali deleghe è fondamentale per garantire chiarezza, conformità normativa e adeguato svolgimento delle responsabilità attribuite al preposto.
Obbligatorietà della formazione per il preposto nella sicurezza sul lavoro
La formazione del preposto è un obbligo imprescindibile, conforme all’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, simile a quanto richiesto per altre figure chiave nella sicurezza sul lavoro.
In base a questa disposizione normativa, il preposto deve partecipare a un percorso formativo specifico, con successivo aggiornamento quinquennale.
La struttura di tale percorso formativo è definita dall’accordo stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano datato 21 dicembre 2011.
Questa formazione non rappresenta solo un obbligo a carico del datore di lavoro, ma costituisce anche un diritto del preposto stesso.
La Legge 215/2021 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 81/2008, apportando alcune novità in merito alla formazione del preposto sulla sicurezza.
Tuttavia, la piena attuazione di tali modifiche è subordinata alla pubblicazione di un nuovo accordo stato regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Questo accordo, destinato a sostituire quello del 21 dicembre 2011, è previsto per essere pubblicato entro il 30 giugno 2022, come indicato dall’articolo 37 comma 2 secondo periodo.
Fino a tale data, le indicazioni in termini di contenuti, durata e periodicità della formazione del preposto, come stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, rimangono in vigore.
In sintesi, l’obbligo e il diritto alla formazione del preposto sono saldamente ancorati alle normative vigenti, con l’adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla Legge 215/2021 che si concretizzerà con la pubblicazione del nuovo accordo stato regioni.