La definizione estesa di luogo di lavoro: un’analisi approfondita nel contesto normativo sulla salute e sicurezza sul lavoro
La nozione di luogo di lavoro, conforme all’articolo 62, comma 1 del Decreto Legislativo 81/08, abbraccia un’ampia gamma di spazi destinati a ospitare l’esecuzione di attività lavorative all’interno del contesto aziendale o dell’unità produttiva.
Tale definizione si estende, inoltre, a qualsiasi altro sito correlato all’azienda o all’unità produttiva, purché accessibile al lavoratore nell’ambito delle proprie responsabilità e mansioni professionali.
La chiara delimitazione di ciò che costituisce un luogo di lavoro si rivela cruciale nell’ambito della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
In questo contesto, il concetto di luogo di lavoro si configura come qualsiasi area fisica in cui concretamente si svolge l’attività lavorativa.
È degno di nota che la definizione di luogo di lavoro non si circoscrive esclusivamente a un singolo spazio fisico, come ad esempio la sede principale di un’azienda, ma può estendersi a più sedi o addirittura a un’area geografica più ampia e variabile, come avviene nel caso dello smart working.
L’adozione dello smart working, quale modalità alternativa per svolgere le proprie mansioni al di fuori degli ambienti tradizionali dell’ufficio, può delineare un concetto di luogo di lavoro esteso, il quale non è vincolato a una specifica collocazione fisica.
Tale flessibilità nell’identificazione del luogo di lavoro sottolinea l’importanza di adeguare la normativa vigente alle nuove dinamiche organizzative del lavoro, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere dei lavoratori, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica o fisica.
In tal modo, si promuove un approccio dinamico e inclusivo alla definizione di luogo di lavoro, in linea con le evoluzioni del mondo del lavoro contemporaneo.