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Il ruolo e i requisiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (noto come RLS) è una figura aziendale istituita in conformità al Decreto Legislativo 81/08, presente in tutte le aziende con l’obiettivo di facilitare la partecipazione dei lavoratori nelle scelte e nella supervisione delle misure di prevenzione prescritte per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come già stabilito nello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

Nonostante l’obbligo di nominare un RLS sia costante, sia il numero minimo di RLS che le modalità di selezione o elezione variano in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.

Le attuali normative stabiliscono che in aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti, il RLS viene generalmente eletto direttamente tra i lavoratori, selezionandolo tra di loro.

Nei casi in cui l’azienda conti più di 15 lavoratori, il RLS è comunque scelto o designato dai lavoratori, spesso in collaborazione con le rappresentanze sindacali aziendali, qualora siano presenti.

La scelta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): procedure e normative

L’Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una prerogativa dei lavoratori e non rappresenta un obbligo da parte del Datore di Lavoro.

Una volta che la richiesta di Elezione o Designazione è avanzata dai lavoratori, il datore di lavoro non ha alcun potere decisionale in merito.

La legge (Decreto Legislativo 81/08) stabilisce solo il numero minimo di RLS, mentre la definizione di un numero effettivo di RLS superiore al minimo richiesto dalla legge è affidata alla contrattazione collettiva (CCNL).

È importante notare che il RLS non può essere la stessa persona nominata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal Datore di Lavoro.

L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in azienda:

La scelta di designare o eleggere un RLS in azienda rappresenta un diritto e un dovere dei lavoratori, e non costituisce un obbligo per il datore di lavoro.

In altre parole, a differenza di quanto alcuni possano pensare, il datore di lavoro non è tenuto a nominare un RLS!

Se i lavoratori non procedono con l’elezione o la designazione del RLS, il datore di lavoro non è soggetto a sanzioni.

Al contrario, è responsabilità del datore di lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di eleggere o designare un RLS, nonché di fornire formazione al RLS individuato dai lavoratori, in conformità alla legislazione vigente.

È importante notare, tuttavia, che se i lavoratori non eleggono o designano un RLS nell’azienda, le responsabilità del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

I compiti del RLS: cosa comprende?

Il Decreto Legislativo 81/08 non impone obblighi rigidi al RLS, ma piuttosto assegna al RLS una serie di attribuzioni spesso indicate come “compiti del RLS”.

In pratica, il RLS ha dei diritti e delle responsabilità, ma non degli obblighi formali.

I compiti del RLS possono essere così sintetizzati:

  • Accesso ai locali aziendali per verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e alle normative sulla salute e sicurezza, con il diritto di ricevere informazioni e documentazione aziendale relative alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e all’ambiente di lavoro, nonché agli incidenti e alle malattie professionali.
  • Consultazione preventiva da parte del datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi, alla pianificazione e all’attuazione delle misure di prevenzione aziendale.
  • Consultazione sulla designazione del responsabile e dei membri dei servizi di prevenzione, nonché sulla nomina dei responsabili della gestione delle emergenze sul luogo di lavoro e del medico competente.
  • Consultazione relativa ai programmi formativi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
  • Promozione dell’elaborazione, identificazione e attuazione di misure di prevenzione per tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, con il dovere di segnalare al datore di lavoro i rischi individuati durante le sue attività.
  • Partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza indette con frequenza almeno annuale nelle aziende con più di 15 lavoratori.
  • Possibilità di rivolgersi alle autorità competenti qualora ritenga che le misure preventive in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

La formazione necessaria per il RLS

Per adempiere ai propri compiti e svolgere con competenza le responsabilità a lui assegnate, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) richiede una formazione specifica e ulteriori conoscenze rispetto a quelle tipiche di un lavoratore.

Considerando il suo ruolo di “vigilanza” interna e la sua interazione con colleghi lavoratori e le figure di vertice del sistema di prevenzione aziendale, quali il datore di lavoro, il RLS e il medico competente, è necessario un approfondimento su questioni quali l’identificazione dei rischi e le principali misure di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché le sfide connesse alle relazioni con figure il cui ruolo può sembrare in opposizione al suo.

In base all’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, il RLS ha diritto a una formazione specifica sulla salute e sicurezza, finalizzata a dotarlo delle conoscenze necessarie riguardo ai rischi presenti nei luoghi in cui rappresenta i lavoratori, competenze sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, comprensione dei principi giuridici a livello comunitario e nazionale, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ruoli dei principali soggetti coinvolti, relativi obblighi, e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e della comunicazione.

Quali sono le specifiche durate e i contenuti dei corsi per il RLS?

La formazione minima per il RLS richiede 32 ore di corso, di cui almeno 12 ore sono dedicate ai rischi specifici e alle relative misure di prevenzione e protezione.

Al termine del corso, è necessario svolgere una verifica di apprendimento. Tuttavia, i dettagli specifici della formazione del RLS, come modalità, durata e contenuti, possono essere definiti in modo più specifico attraverso accordi contrattuali nazionali, che vengono indicati nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali (CCNL).

Partecipazione ai Corsi in Modalità E-Learning da Parte del RLS

È importante notare che la formazione del RLS in modalità e-learning è possibile solo se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

L’aggiornamento formativo del RLS

La modalità di aggiornamento periodico annuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale.

Tale aggiornamento deve avere una durata di almeno 4 ore all’anno per le aziende che impiegano da 15 a 50 lavoratori e di almeno 8 ore all’anno per le aziende con più di 50 lavoratori.

Per le aziende con meno di 15 lavoratori, pur essendo obbligatorio un aggiornamento per il RLS, la legislazione vigente non specifica la durata minima di questo aggiornamento formativo.

In mancanza di indicazioni da parte della legislazione, si ritiene adeguato un aggiornamento di almeno 4 ore all’anno, in linea con le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.

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