Questo articolo si propone di esplorare il ruolo del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, una figura professionale di crescente importanza nel settore della gestione dei rifiuti. Cercheremo di rispondere a domande chiave come: chi è, quali sono le sue funzioni, responsabilità, requisiti necessari per diventarlo, la formazione richiesta e quando è obbligatorio ricorrere ai suoi servizi.
In particolare, ci concentreremo sulla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale, che ha apportato alcune modifiche significative al ruolo del Responsabile Tecnico e ha fornito ulteriori dettagli su alcuni aspetti che necessitavano di una definizione più precisa.
Ruolo, Responsabilità e Requisiti del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti: un’Analisi della Formazione Necessaria
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, numero 120, ha introdotto un nuovo regolamento per l’Albo Gestori Ambientali, che fornisce una definizione più precisa del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR). Questo ruolo, delineato in dettaglio negli articoli 12 e 13 del regolamento, può essere assunto dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa, da un dipendente o da un individuo esterno all’organizzazione.
Il RTGR non è assimilabile né a un delegato di funzioni né a una figura di supporto all’imprenditore, come l’RSPP. Si tratta di un ruolo specifico della normativa sui rifiuti attualmente in vigore, senza corrispondenze con altre figure aziendali.
Il compito principale del RTGR è quello di garantire una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di sorvegliare l’applicazione corretta delle normative di riferimento.
La presenza di un RTGR in azienda è uno dei requisiti necessari per l’iscrizione regolare all’Albo Gestori Ambientali, come stabilito dall’articolo 10, comma 4, del Regolamento.
Pertanto, il RTGR svolge un ruolo cruciale nelle imprese iscritte all’Albo. In caso di sua assenza, l’impresa rischia un procedimento disciplinare che potrebbe portare alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dall’Albo.
Il Responsabile Tecnico deve soddisfare un criterio di “idoneità”, che si basa sulla dimostrazione delle sue competenze attraverso un esame iniziale e controlli periodici ogni cinque anni.
Oltre ai requisiti professionali specifici per categoria e classe di iscrizione, il Responsabile Tecnico deve anche rispettare i requisiti morali soggettivi, come indicato nell’articolo 10, comma 2.
Questa figura professionale fa da supporto prezioso per l’imprenditore, su cui quest’ultimo può fare affidamento per garantire una corretta organizzazione aziendale volta alla protezione dell’ambiente.
Infatti è ormai riconosciuto come “nuovo” profilo aziendale, che può essere ricoperto sia da un dipendente che da un professionista autonomo. In passato è stato in parte trascurato o forse sottovalutato ma ora è considerato un punto di riferimento fondamentale per tutte le aziende che gestiscono rifiuti, indipendentemente dalla loro iscrizione all’Albo.
Come si diventa Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti?
Il Regolamento aggiornato (articolo 12, comma 4) stabilisce che il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Possedere un titolo di studio appropriato;
- Avere esperienza nel settore specifico per il quale si richiede l’iscrizione;
- Dimostrare l’idoneità attraverso un esame iniziale delle competenze e, successivamente, con controlli periodici ogni cinque anni per garantire un aggiornamento costante.
Differenze tra i RTGR e i consulenti
È importante non confondere il ruolo del responsabile della gestione dei rifiuti (una figura specificamente definita dalla legge) con:
- il responsabile tecnico in generale: che non è un soggetto registrato all’Albo e non è soggetto alla disciplina sopra menzionata;
- il consulente ADR: che è un “consulente” specializzato nel trasporto di merci pericolose – una categoria che non coincide necessariamente con il trasporto di rifiuti pericolosi, come spesso si è erroneamente portati a credere, e non un “responsabile” in senso stretto.
In alcuni casi, il responsabile tecnico può essere considerato un delegato del datore di lavoro, con il quale condivide la responsabilità per le azioni compiute in suo nome, a meno che quest’ultimo non sia in possesso di un valido e appropriato atto di delega di funzioni ambientali e relative responsabilità.
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