I dipendenti sono tenuti a sottostare all’obbligo formativo come indicato nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, il quale afferma: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]”.
La durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza negli uffici sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Tale accordo stabilisce due moduli per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: una parte generale della durata minima di 4 ore e una parte specifica sulla sicurezza sul lavoro negli uffici, la cui durata minima è determinata in base ai rischi connessi alle mansioni, ai possibili danni e alle misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Nel caso specifico dei lavoratori che svolgono attività d’ufficio e non hanno accesso ai reparti produttivi, o che operano in aziende appartenenti ai macrosettori Ateco G, H, J, K, O, P e Q, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 individua una classe di rischio basso che richiede 4 ore di formazione specifica, sommate alle 4 ore di formazione generale, per un totale di 8 ore di formazione complessiva.
Se il lavoratore assume anche il ruolo di preposto, la sua formazione deve abbracciare sia quella destinata ai lavoratori che una formazione specifica della durata minima di 8 ore, focalizzata sui compiti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, come definito nell’Accordo sopracitato.
Per quanto riguarda i dirigenti, è prevista una formazione sulla sicurezza della durata minima di 16 ore, suddivisa in quattro moduli che considerano gli obblighi assegnati dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08 a tali figure aziendali.
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce anche un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per i lavoratori, con contenuti diversi da quelli trattati nel corso di formazione sulla sicurezza in ufficio.
Per completezza, si ricorda che il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1 lett. b), D. Lgs. 81/08).
Per gli Addetti Antincendio, la formazione è definita dal D.M. 10 marzo 1998, prevedendo 4 ore per attività a basso rischio di incendio come quelle negli uffici.
Gli aggiornamenti, secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dovrebbero avvenire ogni tre anni.
Per gli Addetti al Primo Soccorso, la formazione è regolamentata dal D.M. 388/2003, con un corso di 12 ore per aziende dei Gruppi B o C, e un aggiornamento triennale di 4 ore.
Perciò, tutti i lavoratori devono essere formati in merito alle misure previste nel piano di emergenza ed evacuazione aziendale.