DURC: documento unico di regolarità contributiva e le sue implicazioni nelle procedure amministrative e nei cantieri edili
Il termine DURC è l’acronimo che indica il documento unico di regolarità contributiva di un’impresa.
Tale certificazione costituisce una prova formale dell’aderenza dell’impresa ai pagamenti dovuti a enti come l’INPS, l’INAIL e eventuali Casse edili.
Include tutte le somme riferite a premi e accessori, comprendendo, ad esempio, importi derivanti da verbali ispettivi e riclassificazioni.
Un particolare rilievo è dato allo scostamento tra somme dovute e versate, ammissibile fino a 150 euro, accessori inclusi.
I requisiti di regolarità contributiva DURC sono normati dagli articoli 3 e 5 del D.M. del 30 gennaio 2015, modificati successivamente dal D.M. del 23 febbraio 2016.
Il certificato DURC è indispensabile in vari contesti:
- Per ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi tipo.
- Nelle procedure di appalto per opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori edilizi privati.
- Per ottenere l’attestazione SOA, necessaria per partecipare a gare d’appalto pubbliche.
- Per godere di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Per quanto riguarda i lavori di edilizia pubblica e privata, l’obbligo del DURC ricade sull’impresa che esegue i lavori, ma la legge stabilisce che il committente deve acquisire il DURC dalla ditta appaltatrice.
In caso contrario, committente e/o direttore dei lavori possono essere soggetti a sanzioni.
Per le imprese inadempienti ai versamenti previdenziali, le conseguenze possono essere gravi, dalla sospensione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività all’eventuale processo penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Attualmente, la richiesta del DURC deve avvenire tramite il servizio DURC Online, accessibile dai portali dell’INAIL, INPS o delle Casse edili.
Un esito positivo ha validità per 120 giorni dalla data dell’interrogazione, dimostrando la regolarità del soggetto interessato.