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Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): una guida completa su cosa sono, quando utilizzarli e chi è responsabile della fornitura

I DPI, acronimo che sta per “Dispositivi di Protezione Individuale”, rappresentano una parte cruciale delle misure di sicurezza sul lavoro.

È importante notare che l’acronimo DPI va pronunciato seguendo la dizione italiana, non in inglese.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come il “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, offre una chiara definizione dei DPI, li definisce come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

In altre parole, i DPI sono strumenti o apparecchiature che i lavoratori utilizzano per proteggersi da rischi specifici che potrebbero minacciare la loro sicurezza o salute durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’uso dei DPI dovrebbe essere considerato solo come una seconda alternativa, quando non sia possibile implementare misure di protezione collettiva efficaci, come specificato nell’articolo 15 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Cosa non sono i DPI

Non tutti i dispositivi indossati che servono a garantire la protezione sono classificati come DPI.

I seguenti elementi non rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale:

  • Gli abiti da lavoro comuni e le uniformi che non sono specificamente progettati per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Le attrezzature utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio.
  • Le attrezzature di protezione individuale indossate da personale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale impiegato per il mantenimento dell’ordine pubblico.
  • Le attrezzature di protezione individuale integrate nei mezzi di trasporto.
  • Gli articoli sportivi quando utilizzati esclusivamente per scopi sportivi e non per attività lavorative.
  • Gli strumenti per autodifesa o deterrenza.
  • Gli apparecchi portatili utilizzati per individuare e segnalare rischi e agenti nocivi.

Marcatura CE sui DPI

Sì, tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono portare la marcatura CE.

La marcatura CE viene apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI.

Se ciò non fosse fattibile o giustificato a causa della natura del dispositivo, la marcatura CE deve essere posizionata sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI, come le istruzioni per l’uso.

Inoltre, i fabbricanti devono assicurarsi che i DPI siano accompagnati da istruzioni e informazioni complete, comprese indicazioni sullo stoccaggio, l’uso, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione.

Se i DPI vengono commercializzati in Italia, le istruzioni devono essere in lingua italiana.

Le istruzioni e le informazioni, così come le etichette sui DPI, devono essere chiare, comprensibili, leggibili e facili da comprendere.

Classificazione dei DPI e DPI di terza categoria

La classificazione dei DPI si basa sul Regolamento (UE) 2016/425, che prevede tre categorie di DPI:

  • DPI di Prima Categoria (Categoria I): Questi DPI proteggono dai rischi minimi, come lesioni superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o con l’acqua, superfici calde che non superano i 50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse da quelle causate dall’osservazione diretta del sole) e condizioni atmosferiche non estreme.
  • DPI di Seconda Categoria (Categoria II): Questa categoria include DPI che non rientrano né nella categoria I né nella categoria III. Essi proteggono da rischi di un certo livello, ma non da quelli che possono causare conseguenze molto gravi.
  • DPI di Terza Categoria (Categoria III): Questa categoria di DPI è progettata per proteggere dai rischi che possono portare a conseguenze gravi, come morte o danni irreversibili alla salute. Questi rischi includono esposizione a sostanze pericolose, carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, temperature estreme, cadute dall’alto, scosse elettriche, annegamento, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo e altri rischi gravi.

I DPI di terza categoria richiedono non solo la formazione del lavoratore sull’uso corretto ma anche un addestramento specifico per garantire una protezione efficace.


Obblighi del datore di lavoro relativi ai DPI

Il Decreto Legislativo n. 81/08 stabilisce chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sia nella fase di scelta che nella loro gestione e fornitura ai lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • Condurre un’analisi e una valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altre misure.
  • Identificare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi.
  • Aggiornare la scelta dei DPI ogni volta che ci sia una variazione significativa nei fattori di valutazione.
  • Considerare le esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore legate all’uso dei DPI.
  • Mantenere i DPI in condizioni di efficienza e garantire la loro igiene attraverso la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante.
  • Assicurare che i DPI siano utilizzati solo per gli scopi previsti, conformemente alle istruzioni del fabbricante.
  • Assegnare ogni DPI all’uso personale, e se è necessario che più persone utilizzino lo stesso DPI, adottare misure adeguate per garantire la salute e l’igiene degli utilizzatori.Informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge.
  • Fornire informazioni appropriate su ciascun DPI disponibile in azienda.
  • Stabilire procedure aziendali per la restituzione e lo stoccaggio dei DPI al termine dell’uso.
  • Assicurare una formazione adeguata e, se necessario, organizzare un addestramento specifico sull’uso corretto e pratico dei DPI. L’addestramento è obbligatorio per i DPI che rientrano nella terza categoria, destinata a proteggere da rischi gravi.

Fornitura dei DPI

La responsabilità della fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ricade inequivocabilmente sul datore di lavoro, e quindi il lavoratore non deve sostenere alcun costo per l’acquisto dei DPI.

È altamente raccomandabile che il datore di lavoro registri le consegne dei DPI ai lavoratori, e a questo scopo, è possibile utilizzare un apposito fac-simile.

Obblighi dei preposti sui DPI

Per quanto riguarda i DPI, gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/08. In particolare, i preposti hanno il compito di:

  • Sovrintendere e vigilare affinché i singoli lavoratori rispettino l’uso dei DPI messi a loro disposizione, e se si verificano casi di inosservanza persistente, devono informare i loro superiori diretti.
  • Segnalare al datore di lavoro o al dirigente le carenze riscontrate nei DPI, in base alla formazione ricevuta.

Obblighi dei lavoratori sui DPI

Anche i lavoratori hanno obblighi specifici in merito all’uso dei DPI, come previsto dal “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” D.Lgs. 81/08. In particolare, i lavoratori devono:

  • Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro sull’uso dei DPI.
  • Utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione.
  • Prestare attenzione alla manutenzione dei DPI.
  • Non apportare modifiche ai DPI in modo autonomo.
  • Segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o problema riscontrato nei DPI forniti, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.

Controlli periodici dei DPI

I DPI devono essere soggetti a controlli periodici. In particolare, prima dell’utilizzo, ogni DPI deve essere verificato visivamente dal lavoratore. Inoltre, i DPI devono essere sottoposti a regolari controlli secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni obbligatorie che devono accompagnare il dispositivo. Queste istruzioni possono anche specificare la periodicità dei controlli e se devono essere effettuati da personale specializzato.

Scadenza dei DPI

Se un DPI ha una data di scadenza, il fabbricante deve fornire le relative indicazioni. La data di fabbricazione del DPI è riportata sul dispositivo, e le istruzioni del fabbricante specificano la durata utile del DPI.

Se il fabbricante non può impegnarsi sulla durata utile, le istruzioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per determinare una data di scadenza ragionevole in base alla qualità del DPI e alle condizioni di stoccaggio, uso, pulizia, manutenzione e revisione.

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