Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) conserva, ancora oggi, una notevole complessità e ambiguità, nonostante siano trascorsi più di vent’anni dalla sua introduzione nel contesto della sicurezza sul lavoro.
La sua posizione all’interno dell’azienda spesso si caratterizza per funzioni e responsabilità che non sono sempre completamente chiare.
Tale incertezza si acuisce ulteriormente quando si esamina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nella sua totalità, includendo la sua struttura organizzativa e il modo in cui svolge le sue funzioni.
Nel presente contesto, è essenziale approfondire la comprensione dei compiti, dell’organizzazione e della composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Questo sforzo di analisi si rivela opportuno e necessario, soprattutto considerando la recente giurisprudenza sul tema e le esperienze pratiche accumulate nel tempo.
L’obiettivo è fornire chiarezza su un aspetto cruciale della gestione aziendale, contribuendo così a migliorare la sicurezza sul lavoro e a garantire la conformità alle normative vigenti.
Composizione e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP): chi sono i soggetti coinvolti e le possibili configurazioni
Il Decreto Legislativo 81/08 definisce il “Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (SPP) come un insieme di persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all’azienda, finalizzati a prevenire e proteggere dai rischi professionali per i lavoratori.
La questione fondamentale riguarda i soggetti che compongono il SPP.
L’articolo 31 stabilisce che il datore di lavoro organizza il servizio prioritariamente all’interno dell’azienda o può affidare incarichi a persone o servizi esterni, anche presso associazioni dei datori di lavoro o organismi paritetici.
La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) avviene tramite un fac-simile consultato con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Allo stesso modo, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) può essere incaricato attraverso un fac-simile appositamente predisposto.
La distinzione tra RSPP interno ed esterno riguarda la continuità nell’ambito dell’organizzazione, non il tipo di contratto.
È essenziale notare che il SPP non si limita a RSPP e ASPP: qualsiasi individuo che svolga attività di prevenzione e protezione, anche occasionalmente, può farne parte.
Questo include consulenti esterni e membri della squadra di emergenza, purché possiedano le competenze richieste.
Il requisito di competenza è sottolineato dall’art. 31, comma 2, e normato dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.
La questione si complica quando si considera l’integrazione di professionisti esterni specializzati, senza competenze interne all’azienda, nel SPP.
In definitiva, il SPP è composto da RSPP e ASPP formalmente incaricati dal Datore di Lavoro, come indicato dall’art. 2, comma 1, lettera g. L’art. 31, comma 3, precisa che il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne solo per integrare l’azione di prevenzione e protezione senza includerle nel SPP.
Quanto alla possibilità di avere più SPP nella stessa azienda, la Direttiva 89/391/CEE e l’art. 7, comma 6, indicano che uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti (interni o esterni) provvedono alla protezione e prevenzione.
Tuttavia, l’art. 31, comma 8, precisa che nelle aziende con più unità produttive o gruppi di imprese può essere istituito un unico SPP, che può essere rivolto per l’istituzione e la designazione degli addetti e del responsabile.
In definitiva, la scelta tra più SPP o un unico SPP dipende dalle specificità dell’organizzazione aziendale.
La funzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP): coordinamento, valutazione dei rischi e collaborazione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), designato dal Datore di Lavoro, assume il ruolo di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP).
Ma cosa significa veramente “coordinare” e quale è la funzione del SPP?
Secondo il vocabolario italiano, coordinare implica “ordinare insieme” o “disporre più cose o elementi nell’ordine più adatto al fine che si vuol raggiungere”, sottolineando la necessità di connettere e collegare con ordine logico.
Il fine del coordinamento da parte del RSPP viene definito dall’articolo 33 del D. Lgs. 81/08, intitolato “Compiti del servizio di prevenzione e protezione”.
Questo articolo sottolinea che il SPP deve:
- Identificare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, basandosi sulla specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
- Elaborare, per quanto di competenza, misure preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure.
- Creare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Partecipare alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall’articolo 35.
- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Oltre a questi compiti, il SPP, e in particolare il RSPP, deve dedicare un’attenzione particolare alla valutazione dei rischi.
Questo significa che il SPP, nel rispetto delle normative vigenti e sulla base della conoscenza specifica dell’organizzazione aziendale, deve valutare i rischi e individuare le misure di sicurezza necessarie.
La valutazione dei rischi non è solo un’attività passiva; il SPP deve essere propositivo.
L’art. 29 specifica che il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
La chiave di lettura è la “collaborazione”, indicando un’attiva partecipazione del SPP nel processo.
La collaborazione si estende anche tra il RSPP e il Datore di Lavoro.
Mentre il datore di lavoro fornisce informazioni essenziali, il RSPP, coordinando il SPP, deve coadiuvare il datore di lavoro nell’adempimento dei suoi obblighi, fornendo competenze tecniche ed organizzative.
Il ruolo del RSPP e del SPP può essere paragonato a quello di una consulenza specializzata, svolgendo una prestazione di assistenza più che costituendo un centro autonomo di responsabilità.
In altre parole, il SPP, pur svolgendo un ruolo cruciale, sembra mancare di quella posizione di garanzia attribuita espressamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto nelle rispettive attribuzioni.
Ruolo e attivazione del RSPP nel servizio di prevenzione e protezione (SPP): chiarezza e compiti specifici
È fondamentale precisare che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), pur fungendo essenzialmente da organo di “studio e consulenza” con competenze specializzate in materia di infortunistica, non è un ente passivo. Il RSPP e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) non sono attivati solamente in risposta alle richieste del datore di lavoro; piuttosto, dovrebbe essere riconosciuto al RSPP un “dovere di attivazione automatica” una volta accettato l’incarico.
Nonostante il RSPP non abbia poteri decisionali né di intervento attivo in materia di sicurezza, le sue funzioni vanno oltre una mera attivazione su richiesta.
Le peculiarità dei compiti assegnati al RSPP e il profilo professionale richiesto al SPP implicano potenziali co-responsabilità penali, come evidenziato dalla giurisprudenza.
Riguardo ai compiti delineati dall’articolo 33 del D. Lgs. 81/08:
- Il SPP deve attivarsi per identificare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure di sicurezza in collaborazione con il datore di lavoro, che rimane responsabile della concretizzazione delle analisi svolte.
- L’elaborazione di misure preventive e protettive e sistemi di controllo (punto b) rappresenta un passo successivo dopo l’indagine e lo studio. Questa fase, contrariamente a quanto possa sembrare, non sostituisce l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare i rischi e redigere il documento di valutazione dei rischi.
- L’elaborazione di procedure di sicurezza (punto c) costituisce un passo organizzativo successivo, dove il SPP contribuisce all’organizzazione aziendale con competenze specifiche.
- I compiti operativi del SPP includono la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, richiedendo strumenti idonei per gestire efficacemente queste attività.
Al RSPP e al SPP sono assegnati solo i compiti specifici dell’art. 33, a meno che il datore di lavoro non ritenga necessario assegnare ulteriori incarichi.
Tuttavia, spesso si verifica un sovraccarico del SPP, poiché viene identificato come l’organo naturalmente incaricato di risolvere tutte le questioni organizzative e gestionali legate alla sicurezza.
Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP): ruolo del datore di lavoro e configurazioni organizzative
La responsabilità dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) spetta innanzitutto al Datore di Lavoro, come chiaramente indicato nel comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. 81/08.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), pur essendo il coordinatore del SPP, non è obbligato ad organizzarlo direttamente, ma può farlo se adeguatamente incaricato e delegato dal Datore di Lavoro.
Per una corretta organizzazione del SPP, il D. Lgs. 81/08 fornisce criteri generali, tra cui il numero sufficiente di addetti e responsabili rispetto alle caratteristiche dell’azienda e la disponibilità di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.
È fondamentale formalizzare l’assegnazione dei compiti sia al RSPP che agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) attraverso specifici incarichi.
Inoltre, RSPP e ASPP devono segnalare eventuali carenze in termini di mezzi, tempo o competenze al Datore di Lavoro per consentire interventi correttivi.
Quanto al ruolo del RSPP, potrebbe essere delegato con poteri organizzativi, facendo sì che la figura del RSPP assuma aspetti di un dirigente o preposto aziendale, ma ciò dipende dalla scelta del datore di lavoro e può avvenire attraverso una delega di funzione, che potrebbe anche includere un potere di spesa.
Un aspetto importante riguarda il rapporto tra RSPP e Manager HSE
Le loro funzioni sono in parte sovrapponibili, ma differiscono su alcuni aspetti, come l’assenza del tema ambientale tra i compiti del RSPP. Le configurazioni organizzative possono variare: in alcune realtà, il Manager HSE può ricoprire anche il ruolo di RSPP, mentre in altre, il RSPP può essere inserito nello staff del Manager HSE. La scelta dipende dalle esigenze e dalla struttura specifica dell’azienda.