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COSA SI INTENDE PER SOPRALLUOGO E PER REPERTAMENTO?

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Il sopralluogo giudiziario è quel complesso di attività, a carattere scientifico, finalizzato a conservare lo stato dei luoghi di reato (quadro materiale) e ad individuare le cose e le tracce utili per l’identificazione del reo e/o della vittima, nonché per la ricostruzione della dinamica dell’evento e per l’accertamento delle circostanze in cui esso è avvenuto.

Esso deve necessariamente essere tempestivo, asettico (nel senso che il fascicolo di sopralluogo non deve contenere opinioni o ipotesi dell’operatore circa l’accaduto) ed oggettivo. Inoltre, fondamentali sono il metodo (che deve necessariamente essere standardizzato e che gli operatori devono scrupolosamente applicare), la completezza e la precisione dei dettagli.

Si dice che il sopralluogo ha il compito di fissare o congelare la scena del delitto.

Segue la fase del sopralluogo quella del repertamento, in cui vengono prelevati ed assicurati gli oggetti e le tracce che potrebbero costituire fonte di prova (elementi che, una volta raccolti, prendono il nome di reperti). Anche questa fase non è priva di criticità, poiché gli oggetti ma soprattutto le tracce potrebbero venire compromessi da un repertamento scorretto (si pensi, ad esempio, al caso in cui determinati campioni siano posti – per essere conservati e poi trasportati in laboratorio – in contenitori assolutamente inadatti che ne causano la degradazione).

Le attività di sopralluogo e di repertamento (entrambe preliminari alla vera e propria analisi delle tracce) costituiscono due momenti delicatissimi e cruciali per la raccolta delle fonti di prova e per la loro utilizzabilità processuale. La loro riuscita, ovviamente, dipende anche da quanto la scena era intatta prima dell’arrivo degli operatori; la messa in sicurezza, l’isolamento e la delimitazione della scena, infatti, sono fondamentali. A compromettere l’integrità della scena possono essere il tempo trascorso (da qui l’importanza della tempestività), i parenti della vittima, i curiosi, i giornalisti, gli operatori sanitari intervenuti, fattori meteorologici, le azioni del reo, che può decidere, ad esempio, di appiccare fuoco alla scena per eliminare tracce, ma anche, durante il sopralluogo ed il repertamento, l’eventuale imperizia dei rilevatori.


Bibliografia
• BOZZI S., GRASSI A., Il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto, in M. PICOZZI, A. INTINI, Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investigazione scientifica, Torino, UTET Giuridica, 2009, pp. 27-44

A cura della dott.ssa Ester Belfatto

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