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DUVRI: procedure guida alla gestione della sicurezza negli appalti

Il DUVRI, acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti,” rappresenta un fondamentale strumento di analisi e gestione della sicurezza nelle attività in appalto.

Secondo il Decreto Legislativo 81/08, noto come “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro,” il DUVRI è identificato come il “Unico Documento di Valutazione dei Rischi,” destinato a indicare le misure adottate per eliminare o minimizzare i rischi da interferenze.

Sebbene l’acronimo DUVRI non sia preciso, è ampiamente utilizzato in ambito normativo.

Chi è responsabile della redazione del DUVRI

Il datore di lavoro committente è tenuto, secondo l’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, a redigere il DUVRI.

Pur non esplicitamente indicato, il datore di lavoro si avvale della collaborazione del RSPP e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per la stesura.

Nel caso in cui il committente non coincida con il datore di lavoro dell’azienda in cui si svolgono i lavori in appalto, il committente elabora una valutazione preliminare dei rischi standard.

Successivamente, il soggetto presso cui si esegue il contratto completa tale documento, riferendolo ai rischi specifici presenti nei luoghi dell’appalto, configurando così il DUVRI definitivo.

Quest’ultimo, sottoscritto dall’esecutore, si integra nei documenti contrattuali dell’appalto.

Quando è obbligatorio il DUVRI

Il DUVRI deve essere redatto per appalti svolti all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva. Inoltre, è necessario nell’ambito dell’intero ciclo produttivo aziendale, a condizione che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Il DUVRI, essendo parte integrante del contratto di appalto o d’opera, è essenziale per:

  • Promuovere la cooperazione sulle misure di prevenzione e protezione contro i rischi sul lavoro legati all’appalto.
  • Favorire il coordinamento per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di diverse imprese o lavoratori autonomi e il Committente nell’area.

Si sottolinea che l’assenza del DUVRI rende invalido l’atto contrattuale.

DUVRI: quando non è richiesto

Il redigere il DUVRI non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Appalti di servizi intellettuali: Non è richiesto per contratti che riguardano servizi di natura intellettuale.
  • Forniture di materiali o attrezzature: Non è necessario per transazioni limitate alla fornitura di materiali o attrezzature.
  • Lavori o servizi di breve durata: Se la durata dei lavori o servizi non supera cinque uomini giorno nell’arco di un anno e non implica rischi specifici come quelli legati all’incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, o rischi particolari indicati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Procedure per la redazione del DUVRI: libertà del datore di lavoro

Il Decreto Legislativo 81/08 non dettaglia come redigere il DUVRI né fornisce un modello o un esempio standard.

Tuttavia, il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro prevede che la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sviluppi procedure standardizzate per la redazione del DUVRI e identifichi le tipologie di attività per le quali il documento non è obbligatorio.

Attualmente, questa previsione legislativa non è ancora stata attuata, e quindi il datore di lavoro committente gode di completa libertà nella formulazione del DUVRI.

Contentuti fondamentali del DUVRI

Nonostante la mancanza di un “DUVRI modello,” alcuni elementi chiave devono essere considerati nella sua redazione:

  • Fasi Lavorative e Responsabilità: Il DUVRI deve delineare chiaramente le diverse fasi lavorative e le imprese coinvolte, specificando le tempistiche attraverso un cronoprogramma.
  • Individuazione e Valutazione dei Rischi: Deve identificare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, spesso sconosciuti alle imprese in appalto e responsabili di incidenti.
  • Rischi Derivati dalle Attività di Ciascun Appaltatore: È necessario individuare e valutare i rischi derivanti dalle attività di ogni appaltatore coinvolto.
  • Misure di Sicurezza: Il DUVRI deve riportare le misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenti, prevedendo separazioni temporali o spaziali delle attività e specificando misure di prevenzione e protezione, come dispositivi di protezione individuale (DPI).

Requisiti del DUVRI: una guida dettagliata

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve soddisfare diversi requisiti per garantirne l’efficacia e l’integrazione nei processi di sicurezza sul lavoro:

  • Integrazione con il DVR: Il DUVRI deve essere complementare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), considerando i rischi interferenti che coinvolgono i lavoratori del datore di lavoro committente.
  • Completezza e Autonomia: Essendo un documento allegato al contratto d’appalto, il DUVRI deve essere completo e autonomo, evitando rinvii ad altri documenti. Tutte le informazioni necessarie devono essere incluse.
  • Unicità per Appalti con Rischi Interferenti: Il DUVRI deve essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi interferenti tra loro. Questa unicità garantisce una valutazione globale dei rischi.
  • Adattabilità a Diverse Tipologie di Appalto: La redazione del DUVRI deve seguire una metodologia di analisi e valutazione adattabile a ogni tipologia di appalto, dalle manutenzioni ordinarie alla realizzazione di opere complesse, escludendo, tuttavia, il campo di applicazione della direttiva cantieri.
  • Inclusione dei Costi per la Sicurezza: È consigliabile che il DUVRI contenga i costi per la sicurezza, derivanti dall’identificazione delle misure di prevenzione e protezione per eliminare le interferenze.

Per approfondire le modalità di redazione del DUVRI e le metodologie per la valutazione dei rischi interferenti, si consiglia di esplorare il corso di formazione “IL DUVRI: COME REDIGERLO PER VALUTARE E GESTIRE I RISCHI INTERFERENTI,” disponibile sia in presenza che in modalità e-learning.

Chi firma il DUVRI

La normativa attuale non richiede la firma obbligatoria del DUVRI. A differenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la legge non specifica la necessità di apporre una firma o di garantire una data certa al documento.

Sebbene non obbligatoria, la firma del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro o lavoratore autonomo coinvolto può fungere da testimonianza di condivisione e recepimento del DUVRI.

È importante che le informazioni contenute nel DUVRI siano trasferite a tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto, responsabilità che ricade sul datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.

DUVRI nel condominio è necessario?

In ambito condominiale, la necessità del DUVRI dipende dalla configurazione dell’amministratore condominiale come datore di lavoro, ad esempio, se ci sono lavoratori dipendenti al servizio del condominio.

In assenza di queste condizioni, il DUVRI potrebbe non essere richiesto.

DUVRI, POS E PSC: quando predisporre questi documenti

Nei cantieri temporanei o mobili, come definito nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, le imprese esecutrici devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per il singolo cantiere.

Se sono coinvolte più imprese, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che redigeranno il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La predisposizione del PSC e del POS costituisce, per il singolo cantiere, un adempimento alle disposizioni del DUVRI previste dall’art. 96, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

In sintesi, se è presente il PSC, il DUVRI potrebbe non essere necessario, ma se il cantiere non richiede il PSC, ad esempio, perché vi opera una sola impresa o non coinvolge lavori edili, il committente, se datore di lavoro, dovrà predisporre il DUVRI.

DVR E DUVRI: due documenti sulla sicurezza con scopi diversi

Per affrontare la questione se il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) siano la stessa cosa, è essenziale esaminare le caratteristiche e gli obiettivi distinti di questi due documenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro.

Il DVR è un documento obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore aziendale.

Il suo scopo principale è identificare e valutare i rischi ai quali i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

D’altra parte, il DUVRI è un documento redatto dal Datore di Lavoro Committente per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli appaltatori.

È richiesto esclusivamente per gli appalti commissionati dal Datore di Lavoro all’interno delle aree sotto la sua giuridica disponibilità, con l’obiettivo di ridurre o eliminare i rischi interferenti.

In sintesi, DVR e DUVRI non rappresentano la stessa cosa; sono documenti sulla sicurezza distinti, ciascuno con un proprio scopo e campo di applicazione.

È tuttavia cruciale sottolineare che i due documenti dovrebbero integrarsi reciprocamente. I rischi generati dagli appaltatori, che possono impattare i lavoratori del Datore di Lavoro Committente, devono essere inclusi nella valutazione dei rischi aziendale del Datore di Lavoro Committente, ovvero nel DVR.

Questa integrazione assicura una gestione completa e accurata dei rischi sul luogo di lavoro.

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